Cassation appeals dismissed for lack of specific factual and legal grounds under Article 606 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Di Giorgio Claudio and Levakovic Isabella inadmissible due to a complete lack of specific factual and legal arguments. The appellants merely asserted the absence of evidence and lack of motivation without referencing the contested judgment, which the court deemed insufficient under established case law. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals must contain specific factual and legal grounds; generic assertions of lack of evidence or motivation without reference to the contested decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GIORGIO CLAUDIO nato a GIULIANOVA il 01/06/1979 LEVAKOVIC ISABELLA nato a GIULIANOVA il 13/03/1981 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La Corte d'appello di L'Aquila, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Teramo, e per l'effetto a ridotto la pena inflitta a Di Giorgio Claudio in relazione alla violazione di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed ha confermato la sentenza di condanna di Levakovic Isabella in relazione a plurime violazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. - Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett.
e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. 3. - I ricorsi sono inammissibili, perché privi delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la richiesta. I ricorrenti non operano alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire l'insussistenza degli elementi di prova e la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. Si tratta di un motivo che difetta di specificità estrinseca (S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, Rv 268822) e come tale inammissibile. 4. - I ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amme