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Ordinanza — n. 1545/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding criminal liability and material facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1545/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding criminal liability and material facts. The appellant merely asserted a lack of motivation without citing specific passages or arguments from the lower court's judgment. The court rejected this because the lower court explicitly confirmed the appellant's presence at the crime scene and his role in tending the marijuana plants.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation complaint is inadmissible if it lacks specific grounds for criticism of the contested judgment, as the appellant must concretely identify the alleged violations or errors rather than making general assertions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds criminal liability motivation material facts assertion procedural defect appeal facoltà di astenersi dal testimoniare attendibilità dei testimoni asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 366 c.p.p.
S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, Rv 268822
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGATE ANTONINO nato il 29/07/1988 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - La Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, esclusa la contestata recidiva e concesse le circostanze attenuanti genericheiha eterminato la pena inflitta all'imputato in relazione al reato di cui agli articoli 110 codice penale 73 DPR3 309 del 90, in relazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti tipo marijuana,segnatamente 69 piantine. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica.

Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione sulla materialità dei fatti e sulla partecipazione del prevenuto. Si tratta di un motivo che non solo difetta di specificità estrinseca (S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, Rv 268822) e come tale inammissibile, ma in ogni caso di un assunto puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza là dove dà atto che l'imputato era stato sorpreso a curare le piantine della piantagione di marijuana (cfr. pag. 3). 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen