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Ordinanza — n. 1520/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; court upheld sentencing based on drug purity and preventive measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1520/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Majorana Antonino inadmissible due to the generic nature of the challenge regarding sentencing. The appellant contested the lack of specific reasoning on the penalty imposed for drug trafficking under Article 73 of D.L.R. 309/90, while the lower court had fully motivated the sentence by considering the drug's purity, quantity, and the defendant's status under preventive measures. The court rejected the claim that the sentencing was arbitrary, citing established precedents that require specific factual grounding rather than a new evaluation of proportionality.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the congruity of a sentence is inadmissible if it is merely generic and lacks specific factual support, as the lower court's reasoning must be based on concrete elements such as the purity of the substance and the circumstances of the offense.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility drug trafficking sentencing preventive measures proportionality of penalty Article 73 D.L.R. 309/90 traffico aggravato di stupefacenti sanzioni penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.lR. 309/90

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2013, Del Papa, Rv. 276288
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAJORANA ANTONINO nato a PALERMO il 22/08/1998 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Majorana Antonino, con il quale si contesta il vizio di motivazione sulla pena irrogata per il reato di cui all'art. 73 d.lR. 309/90, è inammissibile per genericità, risultando meramente oppositivo e destituito di foldamento a fronte della completa motivazione resa sulla congruità della pena, attribuenc:, rilievo ai precedenti dell'imputato, alla tipologia di sostanza detenuta e ceduta con elevE to grado di purezza e alla commissione del fatto in costanza di sottoposizione a misura di pre n enzione e a misura cautelare non detentiva; ritenuta inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2013, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, i. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con i onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 esten