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Ordinanza — n. 1519/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding sentencing proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1519/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bouelkhair Ennaciri inadmissible under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the sentence lacked motivation regarding proportionality, but the court found this ground non-deducible since the judge applied the exact agreed-upon penalty without exceeding statutory limits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.: An appeal against a plea-bargain sentence is inadmissible if the alleged ground, such as a lack of motivation on sentencing proportionality, falls outside the specific exceptions listed in the statute, particularly when the imposed penalty strictly adheres to the agreed terms and statutory limits.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain sentence sentencing proportionality non-deducible ground Code of Criminal Procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali decisione incidentale impugnabile domanda di revisione dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.
276102-01), ipotesi che qui non ricorre, va dichiarata l'immediata in z mmissibilità dell'impugnazione ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.' n. 944 del 23/10/2019
Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019, M,1-iniello, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUELKHAIR ENNACIRI HAMADI nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 26/06/2024 del GIP TRIBUNALE di TIVOLIdatoyLiialle parti; udia la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso di Bouelkhair Ennaciri è inammissibile perché propnsto per un motivo non deducibile; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen , l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sol( per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la i ichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o de /3 misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentit , in quanto denuncia la mancanza di motivazione sulla congruità della pena e sul giudizio di bi andamento delle circostanze, pur avendo il giudice applicato esattamente la pena concordata, della quale, comunque, non si denuncia l'illegalità; considerato che l'illegalità della pena è ravvisabile solo quando sia stata inflitta una pena non rientrante nel limite edittale ovvero diversa dalla sanzione prevista (Sez.' n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170- 01;

Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019, M,1-iniello, Rv. 276102-01), ipotesi che qui non ricorre, va dichiarata l'immediata in z mmissibilità dell'impugnazione ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del 5 somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent1,e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. i Così deciso il 13 dicembre 2024 i ste