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Ordinanza — n. 1517/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic, manifestly unfounded grounds regarding lack of intent and medical certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1517/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Bultrini Stefano Massimiliano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction citing lack of criminal intent, absence of medical certification for injuries, and insufficient recidivism justification. The court rejected these claims as generic and manifestly unfounded, noting that the facts were already thoroughly examined and the medical evidence existed in the file despite not being transmitted by the prosecutor.

Regesto Legislator

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Art. 337 c.c.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based on generic and manifestly unfounded grounds, or merely reiterating points already examined and dismissed with sufficient reasoning, are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection manifestly unfounded arguments lack of criminal intent medical certification evidence recidiva nell'infrazione criminalità persistente pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.c.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULTRINI STEFANO MASSIMILIANO nato a TAURIANOVA il 29/12/1973 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Bultrini Stefano Massim liano, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cc:, peri, per mancanza di dolo, mancanza di certificazione medica delle lesioni e mancanza di rr otivazione sulla recidiva sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, essendo r I era rnente reiterativo di profili di censura esaminati e disattesi con congrua motivazione; rilevato, infatti, che il primo motivo, diretto a proporre una lettura alternativE del fatto, trova smentita nella ricostruzione del fatto descritta in sentenza e nella condotta o )bositiva e minatoria del ricorrente, a tal punto intensa da richiedere l'intervento di altri operant ; considerato che le lesioni cagionate ad un operante risultavano già dalla ricostruzione dell'azione violenta del ricorrente e ha trovato riscontro nella certificazione acquisitz , presente agli atti, ma non trasmessa dal P.m. al quale è stata richiesta (come da ordinanza in Eitti),; ritenuto che anche il motivo sulla recidiva è manifestamente infondato a f onte della motivazione resa, che dà conto dei precedenti dell'imputato, di cui uno specifico per lesioni, valutati in rapporto al reato da giudicare e ritenuti espressivi della perdurante capacità a delinquere dell'imputato e della maggiore pericolosità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con cc nseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento celle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de e ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliere ensore Il