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Ordinanza — n. 1516/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justifiable ground regarding sentencing legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1516/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Lakhmach Redouane inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a reduction of the sentence based on Article 62, paragraph 4 of the Penal Code, claiming the judge failed to apply a mitigating circumstance. The court ruled that since the imposed penalty exactly matched the agreed plea bargain and fell within statutory limits, the alleged illegality was non-justifiable and outside the scope of admissible cassation grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the ground cited does not fall within the specific categories of non-justifiable motives, such as when the penalty is legally sound and identical to the agreed sentence.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-justifiable motive plea bargain legality mitigating circumstance statutory limits cassation procedure sentencing review eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.
276102-01), ipotesi che qui non ricorre, va dichiarata l'immediata ina -imissibilita dell'impugnazione ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod.
Art. 62, n. 4, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. n. 944 del 23/10/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKHMACH REDOUANE nato il 12/07/2000 avverso la sentenza del 12/07/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAato a so alle parti; a la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso di Lakhmach Redouane è inammissibile perché proposto per L n motivo non deducibile; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. p E! Il l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento so;( , per moti /i attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la , /chiesta e ,a sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o de la misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentii: , in quanto denuncia la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., p _r avendo il giudice applicato esattamente la pena concordata, della quale, comunque, non s;i denuncia l'illegalità; considerato che l'illegalità della pena è ravvisabile solo quando sia stata nflitta una pena non rientrante nel limite edittale ovvero diversa dalla sanzione prevista (Sezi, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170- 01;

Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019, Mz tiniello, R. 276102-01), ipotesi che qui non ricorre, va dichiarata l'immediata ina -imissibilita dell'impugnazione ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc:. pen. col conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell i somma c i euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento lelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigl e estenso