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Ordinanza — n. 1515/2025 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility due to failure to raise recidivism and motivation grounds in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1515/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Spicuzza Giacomo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied recidivism rules and failed to provide sufficient reasoning. The court rejected these claims because the specific issues regarding recidivism and the lack of motivation were not raised during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must raise all grounds for review; failure to deduce a specific legal issue in the second instance renders it inadmissible in the cassation phase.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism error lack of motivation failure to deduce procedural default recidiva nell'infrazione risarcimento per errore giudiziario revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPICUZZA GIACOMO nato a CATANIA il 01/10/1981 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Spicuzza Giacomo, 4=on il quale si contesta l'erronea applicazione della recidiva e la mancanza di motivazione ul punto, è inammissibile trattandosi di motivo non dedotto in appello e, pertanto, non può censurarsi in questa sede la mancata valutazione di un profilo non sottoposto all'esame ci, giudici di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .4) tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d Ile ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglier stensore Il Presidente