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Ordinanza — n. 1514/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it constitutes a substantive merit review rather than a procedural objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1514/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Derdouri El Mouloudi inadmissible because it was filed for a reason not permitted by law. Although the appellant formally cited a valid ground, the court found the actual argument was a substantive challenge to the legal qualification of the facts. The court ruled that such challenges are only admissible if the qualification is manifestly eccentric to the charges or results from a manifest error, neither of which applied here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation against a judgment on plea bargaining is inadmissible if the grounds cited do not strictly comply with the statutory list of admissible reasons, as the appeal must be limited to procedural defects or specific substantive errors like manifest eccentricity or error, not a general re-evaluation of the merits.

Parole chiave

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plea bargaining appeal inadmissible appeal substantive merit review manifest eccentricity manifest error codice di procedura penale legal qualification accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
264153), ipotesi che non ricorre nel caso di specie; ritenuto pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso E X art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 15009 del 27/11/12, dep. 2013, B signani, Rv. 254865
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153
254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), ipotesi che non ricorre nel caso di specie; ritenuto pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso E X art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERDOURI EL MOULOUDI nato il 16/03/1968 avverso la sentenza del 24/04/2024 del TRIBUNALE di MILANOj dato a udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso di Derdouri El Mouloudi è inammissibile perché pro r osto per L n motivo non consento; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pe i introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza li patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, solo formalmente si enuncid un motivo consentito, in realtà, la contestazione si risolve in una censura di merito; ritenuto che la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, che corrispor da a quel a oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione con i ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6 n. 15009 del 27/11/12, dep. 2013, B signani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), ipotesi che non ricorre nel caso di specie; ritenuto pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso E X art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del corrente 3 I pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle an mende, ct-e si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliere,estensore Il Pr