Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding sentencing violation of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Zecca Juri inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued a violation of law regarding the sentencing, but the Court found this ground non-deducible because Article 448, paragraph 2-bis limits admissible grounds to those explicitly listed. Furthermore, the plea bargain procedure implicitly excluded issues regarding the defendant's guilt and statutory exemptions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if the alleged violation of law is not among those expressly indicated in the cited article, particularly when the plea bargain procedure excludes questions on guilt and statutory exemptions.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZECCA JURI nato a LECCE il 06/03/1992 avverso la sentenza del 03/07/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avvi e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso di Zecca Juri è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile; ritenuto, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso d l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tas;ativamente indicate; rilevato che il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quar to denuncia un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, esi ressamente esclude, in base alle risultanze degli atti, l'esistenza dei presupposti per il pro ;cioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso ?x art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del icorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle arr rnende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa elle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigli z 7 u estensore Il PeÉidente