Cassation court dismisses appeal for genericity and infondateousness regarding non-punishability and post-crime conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Molino Riccardo inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The appellant contested the lack of application of the non-punishability cause under Article 131-ter of the Criminal Procedure Code and the failure to consider post-crime conduct. The court rejected these arguments because the lower court had already conducted a comprehensive evaluation of the offense's components, including the defendant's escape and injury to officers, which established minimum offensiveness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-ter c.p.p.; Art. 62 n. 6 c.p.: Appeals based on genericity or manifest unfoundedness are inadmissible when the lower court has fully evaluated all factual components, including post-crime conduct, to determine minimum offensiveness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINO RICCARDO nato a TROPEA il 19/08/1986 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Molino Riccardo, c m i quali si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-t i3 cod. peri. anche sotto il profilo della mancata considerazione della condotta successiva al fatto-reato, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa valutazione operata in sentenza, valutando tutte le componenti dell'azione e l'inserimento della ricettazione della moto in un più ampio contesto delittuoso; considerato, infatti, che in applicazione dei principi affermati da questa Cort 2, secondo i quali il giudizio di particolare tenuità del fatto richiede una valutazione compi Essiva della fattispecie concreta, che all'esito della attenta valutazione degli indicatori relativi a la condotta, al danno e alla colpevolezza, deve risultare di minima offensività (Sez. 6, n 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731;
Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv 279311), i giudici hanno escluso la minima offensività del fatto per il rilievo attribuito alla circ (Istanza che proprio a bordo della moto il ricorrente si era dato alla fuga, puntando contro g i operanti e cagionando loro lesioni (pag. 3); ritenuto che la offensività e gravità del fatto è stata ritenuta non superata i 311'iriziatix,a risarcitoria assunta dall'imputato, invece, oggetto di separata considerazione ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu -) tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglier stensore P