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Ordinanza — n. 1507/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1507/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fortuna Rosario inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant contested the conviction for unauthorized mobile phone use and the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a defensive interpretation of the law. The court rejected these claims as merely reiterative of previously examined points and manifestly unfounded, citing the defendant's extensive criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 391 ter c.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on generic arguments or manifestly unfounded claims are inadmissible when they merely repeat points already examined and dismissed with sufficient reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of grounds manifest unfoundedness reiterative arguments mobile phone misuse generic mitigating circumstances criminal history weight attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 ter c.p.
Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNA ROSARIO nato a SAN COSTANTINO CALABRO il 10/01/1961 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Fortuna Rosario, ( on i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 391 ter ccd. pen. e il mancato riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, sono nammissitili per genericità e manifesta infondatezza, essendo meramente reiterativi di profi i di censwa esaminati e disattesi con congrua motivazione; rilevato, infatti, che quanto al primo motivo, la Corte di appello ha precisa:o l'impossibilità di accedere alla interpretazione difensiva, atteso che la norma sanziona l'utilizzo del cellulare da parte del detenuto e che tale era la condizione del ricorrente al mc mento in CJi ebbe un malore, perché già era stata eseguita la misura custodiale, e i tabula i provavano l'ampio utilizzo abusivo del telefono per contatti non solo con i familiari, ma con pregiudicati (pag.4); rilevato che anche il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da corretta motivazior e che attribuisce rilievo ai precedenti penali, gravi e numerosi, dell'imputato, a . teso che e attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce d( i precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con .onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliepéestensore