Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of the ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Blachi Oussama inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant contested the agent's liability for a crime under Article 336 of the Penal Code, arguing an alternative reading of the facts. The court rejected this as a mere repetition of previously censured grounds, noting that the gate's force was already sufficient to constitute the required violence and threat.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the ground is generic and manifestly unfounded, being merely reiterative of previously examined and dismissed criticisms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLACHI OUSSAMA nato il 04/08/2001 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Blachi Oussama, ci il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. è l'ammissibile per genericità e manifesta infondatezza, essendo meramente reiterativo di profi i di censura esaminati e disattesi con congrua motivazione; rilevato, infatti, che il motivo, diretto a proporre una lettura alternativa del 'atto, tro\ia smentita nella ricostruzione del fatto descritta dal primo giudice e dall'interv nto di dLe detenuti in soccorso dell'agente penitenziario; considerato che la Corte ha spiegat7, che anche ila spinta del cancello contro l'agente era già elemento idoneo ad integrare lz violenza e minaccia utilizzata per uscire dalla sezione senza autorizzazione (pag. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con , :onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu 'o tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliere e ensore I Presidente