Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1503/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1503/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1503/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELRAHMAN EBRAHIM (CUI: 064TGU1) nato il 30/05/2000 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Abdelrahman Ebrahirr, , cori i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 73 d.P.R. :09 del 90 e 337 cod. pen. cod. pen., sono inammissibili per genericità e manifesta infondate2za, essendo meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione; rilevato, infatti, che il primo motivo diretto a contestare l'insussistenza d€11'elemento materiale del reato di detenzione a fini di cessione, trattandosi di una scorta per 1..2 o personale e non essendo state osservate cessioni, è stato puntualmente smentito da , elementi probatori, dalle risultanze della consulenza tecnica circa il numero di dosi ricavai) li (398,7) e dagli argomenti logici indicati in sentenza (pag. 6); considerato che anche il secondo motivo è meramente oppositivo e gener co a fronte della motivazione resa, fondata sulla ricostruzione della condotta descritta dagl operanti e dalla forte agitazione e opposizione dell'imputato, degenerata in una colluttazi:ne con gli operanti, costretti a chiedere rinforzi per contenerlo (pag. 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con «mseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu o tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1503/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. :09 del 90 e 337 cod. pen. cod. pen., sono inammissibili per genericità e manifesta infondate2za, essendo meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione; rilevato, infatti, che il primo motivo diretto a contestare l'insussistenza d€11'elemento materiale del reato di detenzione a fini di cessione, trattandosi di una scorta per 1..2 o personale e non essendo state osservate cessioni, è stato puntualmente smentito da , elementi probatori, dalle risultanze della consulenza tecnica circa il numero di dosi ricavai) li (398,7) e dagli argomenti logici indicati in sentenza (pag. 6); considerato che anche il secondo motivo è meramente oppositivo e gener co a fronte della motivazione resa, fondata sulla ricostruzione della condotta descritta dagl operanti e dalla forte agitazione e opposizione dell'imputato, degenerata in una colluttazi:ne con gli operanti, costretti a chiedere rinforzi per contenerlo (pag. 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con «mseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu o tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
sostanze soggette a restrizione traffico qualificato di stupefacenti abuso di sostanze sostanze di origine umana immissione di sostanze sottrazione di cose sequestrate
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELRAHMAN EBRAHIM (CUI: 064TGU1) nato il 30/05/2000 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Abdelrahman Ebrahirr, , cori i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 73 d.P.R. :09 del 90 e 337 cod. pen. cod. pen., sono inammissibili per genericità e manifesta infondate2za, essendo meramente reiterativi di censure esaminate e disattese con congrua motivazione; rilevato, infatti, che il primo motivo diretto a contestare l'insussistenza d€11'elemento materiale del reato di detenzione a fini di cessione, trattandosi di una scorta per 1..2 o personale e non essendo state osservate cessioni, è stato puntualmente smentito da , elementi probatori, dalle risultanze della consulenza tecnica circa il numero di dosi ricavai) li (398,7) e dagli argomenti logici indicati in sentenza (pag. 6); considerato che anche il secondo motivo è meramente oppositivo e gener co a fronte della motivazione resa, fondata sulla ricostruzione della condotta descritta dagl operanti e dalla forte agitazione e opposizione dell'imputato, degenerata in una colluttazi:ne con gli operanti, costretti a chiedere rinforzi per contenerlo (pag. 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con «mseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu o tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglier estensore Il Pr •dente i