Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Brunno Antonino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had correctly identified the appellant's threatening behavior and intent to obstruct official duties as evidence of criminal liability under Article 336 of the Penal Code. The court rejected the appeal's arguments as too generic and clearly unfounded given the detailed factual findings by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 c.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on generic allegations lacking specific factual support or manifestly unfounded arguments are inadmissible when the lower court has properly established the material elements and intent of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNNO ANTONINO nato a COMO il 31/10/1987 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Brunno Antonino, c3n i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.336 coi:. pen. per insussistenza dell'elemento materiale e del dolo, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza a fronte della corretta motivazione resa dai giudici di merito, ch( attribuisce rilievo al comportamento tenuto dall'imputato, alle minacce e alle frasi i -tinnidatorie pronunciate, dirette ad impedire il compimento dell'atto d'ufficio, non appena sull'i il controllo ed emersero ulteriori violazioni a suo carico, individuando nella finalità perseguita e ispiratrice della condotta minatoria il dolo (pag.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con «)nseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu o tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consig re estensore Il P esidente