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Ordinanza — n. 1501/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to genericity and lack of foundation regarding sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1501/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Attia Essam Lamiy Samhan inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's refusal to grant general mitigating circumstances and its specific sentencing calculation. The court rejected these arguments as generic and unfounded, noting that the trial judges properly relied on specific recidivism evidence without needing to address every detail raised by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it lacks specific grounds or is manifestly unfounded against the merits, as the appellate court is not required to consider all arguments but only those deemed decisive or relevant.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of grounds manifestly unfounded general mitigating circumstances sentencing discretion recidivism evidence court costs award attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 3, n. 29968 del 02/02/2019, Del Papa
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTIA ESSAM LAMIY SAMHAN nato il 29/06/1998 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Attia Essam Lamiy pE nidi-els con i quali si contesta l'omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generi( he e sulla quantificazione della pena, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza ai fronte della motivazione resa dai giudici di merito, che hanno attribuito rilievo alla recici va specifica infraquinquennale, quale elemento giustificativo del diniego delle attenuanti gen& iche e dello scostamento della pena dal minimo edittale; considerato, infatti, che in merito al riconoscimento delle attenuanti generic le il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti calle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenu i decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509) e che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutt) -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del :2/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; SeZ 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con «mseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .() tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigli estensore III Pres