Cassation appeal dismissed for genericity; court held appeal lacked specific grounds regarding alternative sentencing under Art. 73 DPR 309/90.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Jbarre Karim inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged the lower court's failure to specify the most suitable alternative sanction under Article 73 of the DPR 309/1990, arguing a violation of his interests. The court rejected this claim, noting that the defense had previously requested any alternative sanction, rendering the appeal's specific argumentation unfounded and merely positive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.P.R. 309/1990; An appeal challenging the lack of specific motivation regarding the most suitable alternative sanction is inadmissible if it is generic and lacks foundation, particularly when the defense had previously requested any alternative sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JBARRE KARIM nato a ESINE il 13/06/2002 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Marre Karim, co i il quale 3i contesta l'omessa motivazione sulla sanzione sostitutiva più idonea in relazione al -eato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, è inammissibile per genericità, risultando meramente )ppositivo e destituito di fondamento, atteso che, a differenza di quanto prospettato nel ricorso, la sentenza dà atto che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione do niciliare era stata richiesta dalla stessa difesa, che aveva precisato che il motivo di api:elio doveva intendersi come diretto a chiedere la sostituzione con qualsiasi sanzione sostituiva (pag. 7 sentenza impugnata), sicché deve escludersi qualsiasi violazione degli interessi del eicorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 estensore Il FYr