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Ordinanza — n. 1497/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for genericity, citing lack of specific mitigating factor analysis under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1497/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Arturo Saccone inadmissible due to the generic nature of his arguments. The appellant contested the denial of mitigating circumstances under Articles 323-bis and 62 of the Penal Code, arguing the lower court failed to consider all elements. The court ruled that a judge only needs to reference decisive factors, dismissing the appeal as repetitive and lacking specific legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 323-bis cod. pen.; Art. 62 cod. pen.: The appellate judge is not required to consider every element deduced by the parties but must reference those decisive or relevant; appeals based on generic or repetitive censure of this nature are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
genericity of appeal mitigating circumstances repetitive censure Penal Code 323-bis inadmissible appeal judicial discretion procedural dismissal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 323-bis cod. pen.
Art. 62 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3 n. 1913 dl 20/12/2018, Carillo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCONE ARTURO nato a MILANO il 02/10/1969 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Saccone Arturo, c:n i quali si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 323-bis cod. p)E n., 62 n.4 e 62 bis cod. pen., sono inammissibili per genericità, risultando meramente Dppositivi e reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza; considerato infatti, che la Corte di appello ha puntualmente giustificato il -igetto delle richieste, attribuendo rilievo alla pluralità e serialità delle condotte di pecule to e truffa, all'entità degli importi sottratti ai privati e agli enti pubblici destinatari e alla reite azione del e condotte, all'intensità del dolo e ai precedenti penali, benché la recidiva non fcsse stata n concreto applicata (pag. 15 e 16) considerato che in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche I giudice Ji merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti c alle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritent.r: decisivi o comunque rilevanti, come nel caso di specie, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati ca tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3 n. 1913 dl 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :Dnseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurg tremila n favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliere stensore Il Pre idente