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Ordinanza — n. 1496/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and repetition of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1496/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by D'Angelo Giampiero inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant contested the conviction for escape, arguing the facts should be reclassified under a different article of the prison order. The court rejected this, noting the lower court correctly identified the violation of home detention rules rather than escape, and the appellant's version of events was unproven. Consequently, the appeal was dismissed because the arguments were generic, merely oppositional, and repetitive of censure already thoroughly examined and rejected in the first instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 30 ord. penitenziario; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on generic, oppositional, or repetitive arguments that do not present new substantive issues are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal genericity of grounds repetitive censure home detention violation escape charge dismissal court costs award Italian criminal procedure aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 30 ord. penitenziario
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO GIAMPIERO nato a MILANO il 14/01/1979 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di D'Angelo Giampiero,, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, erroneamente contestato, dovendo essere diversamente qualificato il fatto, sono inammissibili per genericitiH risultando meramente oppositivi, versati in fatto e reiterativi di censure già esaminate e mc tivatamente disattese in sentenza; considerato, infatti, che la ricostruzione del fatto e il sicuro riconoscimento ci ll'operante, che lo aveva visto scendere da un'autovettura, guardarsi attorno e poi entrare nel portone senza fermarsi, benché il militare lo avesse chiamato, non è risultata smentita (lilla versione dell'imputato solo dichiarata e non provata; che anche alla richiesta di diversa qualificazione del fatto la Corte di app !lo ha reso corretta risposta, escludendo l'applicabilità dell'art. 30 ord. penitenziario, non tr3ttandosi di mancato rientro dopo un permesso, ma di violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare (pag.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dice