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Ordinanza — n. 1494/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic, citing prior rejection of sentencing arguments regarding drug quantities and continuations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1494/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Campitelli Alessio inadmissible due to its generic nature and lack of novelty. The appellant challenged the sentence's lack of motivation and excessive punishment for drug possession and continuation, arguing for maximum generic mitigation. The court rejected these claims as merely repetitive of previously examined and dismissed objections, noting the lower court properly balanced the severe drug quantities against the defendant's confession and youth.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals that are merely generic, repetitive, or opposed to already examined and dismissed objections are inadmissible, as the Supreme Court cannot re-evaluate the congruity of the sentence if the lower court's reasoning was not arbitrary or illogical.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive objections sentencing motivation drug possession continuation of crimes generic mitigation alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73-80, comma I e 4, d.P.R. 309/90

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Li.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPITELLI ALESSIO nato a ROMA il 18/11/1999 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Campitelli Alessio, con i quali contesta la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, 311'eccessivo aumento per la continuazione e alla mancata applicazione della riduzione per H attenuanti generiche nel massimo in relazione ai reati riunti di cui agli art. 73- 80, comma I e 4, d.P.R. 309/90, sono inammissibili per genericità, risultando meramente oppositivi e i eiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza; considerato che le censure relative al trattamento sanzionatorio sono ma -nmissibili a fronte della motivazione resa, che attribuisce massimo rilievo alla gravità dei fatti (detenzione di kg.2,5 di marjuana, oltre 31 kg di hashish e grammi 175,885 di cocaina pura), pt. r riconoscendo le attenuanti generiche, sebbene non nella massima estensione, in ragione della confessione resa e della giovanissima età dell'imputato al solo fine di contener? la pena e adeguarla al fatto; ritenuto, pertanto, giustificato lo scostannento dal minimo edittale e l'aumer to applicato per i reati in continuazione e inammissibile la censura che nel giudizio di cassaz cine miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia lrutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Li. 27124; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :1)nseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglier stensore I Pr