Italian Court dismisses appeal as inadmissible for genericity and factually unfounded regarding habitual conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Pierluigi Guerrato's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments and their repetition of previously rejected points. The appellant challenged the court's finding of non-punishment based on the particular tenuity of the act and the absence of habitual conduct under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the distance from the detention facility was irrelevant, the wife's statements contradicted the alleged habitual pattern, and the specific prior offenses did not meet the threshold for habitual behavior required to exclude criminal liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic, merely oppositional, or reiterative of already examined and dismissed criticisms, and the factual assertions are manifestly unfounded when weighed against the established record and legal principles regarding habitual conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRATO PIER LUIGI nato a SAN DONA DI PIAVE il 12/11/1965 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Guerrato Pierluigi, on i quali si contesta l'affermazione di responsabilità ela mancata applicazione della causa id nn punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono inammissibili per genericità, risultando meramente oppositivi e reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sente -2a; rilevato che il primo motivo, articolato in fatto, è manifestamente infond3to, sia per l'irrilevanza della distanza dell'allontanamento dal luogo di detenzione, sia a fronte del a ricostruzione dell'episodio, delle dichiarazioni della moglie del ricorrente, trovata uori casa, e del suo ritrovamento alle ore 23.35 all'interno del bar distante circa due km dall'ab tazione; considerato che la minima offensività del fatto è stata esclusa non solo in r ?.gione del a distanza dal luogo di detenzione, ma soprattutto, dei precedenti specifici d ?l'Imputato, integranti il presupposto ostativo della abitualità della condotta, facendo corretta 3pplicaziore dei principi affermati da questa Corte secondo i quali in tema di non punibilità pe - particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre qua -ido l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli ch !, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostan2e oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi cl -e li hanno determinati (Sez. 1, n. 9859 del 24/01/2024, S., Rv. 286154, in cui i è ritenuta abituale la condotta di chi, condannato per il delitto di cui all'art. 75, COMMa 2, cligs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto di evasione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :)nseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu -) tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a