Italian Court dismisses appeal as generic, reiterative, and lacking specific grounds for drug sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giordano Giuseppe inadmissible due to genericity and repetition of previously rejected arguments. The appellant contested the responsibility affirmation and the rejection of probation for a drug offense under Article 73, paragraph 5, of DPR 309/1990. The court ruled that the conviction was justified by concrete evidence regarding drug quantity and quality, while the denial of probation was based on specific recidivism risks deemed legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90; Appeals based on genericity, repetition of rejected censure, or lack of specific grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO GIUSEPPE nato a POTENZA il 18/01/1967 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Giordano Giuseppe, ( cm i quali 51 contesta l'affermazione di responsabilità eil rigetto della richiesta di messa a la prova in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90, sono inam nissilDili per genericità, risultando meramente oppositivi e reiterativi di censure già e aminate e motivatamente disattese in sentenza; rilevato che la destinazione alla cessione delle sostanze rinvenuterisulta gi istificata da motivazione congrua e non manifestamente illogica, fondata non solo sul dato quar t itativo, ma sul numero di dosi ricavabili, sulle diverse qualità e modalità di confeziona nento delle sostanze, ritenute idonee ad individuare la sostanza, invece, destinata esclusivan ente all'uso personale; considerato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere el fettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fa to, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez.4, n. 7191 del 1/01./2018, Gjoka,Rv. 272463;
Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604); considerato che anche il secondo motivo è del tutto infondato, atteso c:1 le il rigetto dell'istanza di ammissione alla messa alla prova è stato ritenuto giustificato d91 ravvisato pericolo di recidiva, desunto dal precedente specifico, benché risalente, dagli altri )recedenti e dal reato accertato, quali elementi ostativi alla prognosi di futuraastensioned3 condotte penalmente rilevanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con i:onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre2024 Il consigliere esténsore Il