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Ordinanza — n. 1488/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1488/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1488/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSSUTTA CLAUDIO nato a TRIESTE il 13/06/1959 ZUZEK GIANFRANCO nato a GORIZIA il 11/10/1962 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Cossutta Clauclo e Zuzek Gianfranco, ribaditi nella memoria, con i quali si contesta l'affermazione di respor sabilità e a mancata assunzione di una prova decisiva in relazione ai reati di resistenza e di oltraggio, soro inammissibili per genericità, risultando meramente oppositivi e reiterando :ensure g à esaminate e motivatamente disattese in sentenza; rilevato che la con ampia e diffusa motivazione la Corte di appello ha g ustificato a mancata acquisizione delle videoriprese effettuate dall'operante in servizio, incaricato propr o di effettuare riprese in occasione di una manifestazione del MTL e di eventual disordini o incidenti, spiegando che sarebbe stata inutile dal momento che l'operante avev i chiarito di aver interrotto le riprese non appena il Cossutta gli si era avvicinato e minacciato, impedendogli di effettuare altre riprese, anche dopo che si era qualificato, come eri desumibile dalle dichiarazioni dello stesso teste a difesa e dal D'Andrea che aveva vi:st: il collega circondato nonché dal DVD prodotto dalla difesa, sicché le espressioni offensive pronunciate dallo Zuzek integrano l'oltraggio (pag.6-9), considerato, che anche il motivo relativo alla pena prevista per l'oltraggio oggetto di questione di costituzionalità proposta dal Tribunale di Trieste, è del tutto infondi t:o alla luce della pronuncia della Corte cost. n.166 del 23.10.2024 che ha ritenuto non fondata la questione, atteso che la "nuova" fattispecie di oltraggio condivide ora con la f.lAispecie resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., pur nella diversità CiE le condotte sanzionate, una medesima direzione offensiva rispetto al regolare svolgir lento della pubblica funzione, bene di immediata rilevanza costituzionale ai sensi dell'art. 97, comma secondo, Cost. il che rende non manifestamente irragionevole, né arbitraria, l'i scelta del legislatore di prevedere la medesima pena minima per i entrambi i reati; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di uro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 1488/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n.166 del 23.10.2024 che ha ritenuto non fondata la questione, atteso che la "nuova" fattispecie di oltraggio condivide ora con la f.lAispecie resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., pur nella diversità CiE le condotte sanzionate, una medesima direzione offensiva rispetto al regolare svolgir lento della pubblica funzione, bene di immediata rilevanza costituzionale ai sensi dell'art. 97, comma secondo, Cost. il che rende non manifestamente irragionevole, né arbitraria, l'i scelta del legislatore di prevedere la medesima pena minima per i entrambi i reati; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di uro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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pubblica istigazione a delinquere testimonianza della vittima impedimento di un atto dell'autorità testimone a discarico violenza o minaccia contro le autorità violazione dell'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
n.166 del 23.10.2024 che ha ritenuto non fondata la questione, atteso che la "nuova" fattispecie di oltraggio condivide ora con la f.lAispecie resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSSUTTA CLAUDIO nato a TRIESTE il 13/06/1959 ZUZEK GIANFRANCO nato a GORIZIA il 11/10/1962 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Cossutta Clauclo e Zuzek Gianfranco, ribaditi nella memoria, con i quali si contesta l'affermazione di respor sabilità e a mancata assunzione di una prova decisiva in relazione ai reati di resistenza e di oltraggio, soro inammissibili per genericità, risultando meramente oppositivi e reiterando :ensure g à esaminate e motivatamente disattese in sentenza; rilevato che la con ampia e diffusa motivazione la Corte di appello ha g ustificato a mancata acquisizione delle videoriprese effettuate dall'operante in servizio, incaricato propr o di effettuare riprese in occasione di una manifestazione del MTL e di eventual disordini o incidenti, spiegando che sarebbe stata inutile dal momento che l'operante avev i chiarito di aver interrotto le riprese non appena il Cossutta gli si era avvicinato e minacciato, impedendogli di effettuare altre riprese, anche dopo che si era qualificato, come eri desumibile dalle dichiarazioni dello stesso teste a difesa e dal D'Andrea che aveva vi:st: il collega circondato nonché dal DVD prodotto dalla difesa, sicché le espressioni offensive pronunciate dallo Zuzek integrano l'oltraggio (pag.6-9), considerato, che anche il motivo relativo alla pena prevista per l'oltraggio oggetto di questione di costituzionalità proposta dal Tribunale di Trieste, è del tutto infondi t:o alla luce della pronuncia della Corte cost. n.166 del 23.10.2024 che ha ritenuto non fondata la questione, atteso che la "nuova" fattispecie di oltraggio condivide ora con la f.lAispecie resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., pur nella diversità CiE le condotte sanzionate, una medesima direzione offensiva rispetto al regolare svolgir lento della pubblica funzione, bene di immediata rilevanza costituzionale ai sensi dell'art. 97, comma secondo, Cost. il che rende non manifestamente irragionevole, né arbitraria, l'i scelta del legislatore di prevedere la medesima pena minima per i entrambi i reati; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di uro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ielle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigli rei es