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Ordinanza — n. 1486/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible, upholding drug trafficking conviction and sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1486/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Damiano De Amicis inadmissible due to generic and repetitive grounds. The court affirmed the lower court's finding that the defendant was responsible for trafficking based on the seizure of drug fragments and tools, rejecting the claim of personal use. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repetitive; the Court of Cassation cannot re-evaluate the appropriateness of the sentence if the lower court acted without arbitrariness.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds drug trafficking Cassazione Roma repetitive censure partecipazione al reato complicità pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, t. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario
271243; Sez. 5, t. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE AMICIS DAMIANO nato a ROMA il 26/09/1989 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di De Amicis Damiano, ton i quali si contesta l'affermazione di responsabilità e l'eccessività della pena in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90, sono inammissibili per genericità risultando meramente oppositivi e reiterativi di censure già esaminate e motivatamente iisattese in sentenza; rilevato che l'affermazione di responsabilità risulta fondata sulla coerente e lineare ricostruzione della condotta del ricorrente, osservata dagli operanti, che lo av 2vano visto salire sull'autovettura a bordo della quale vi era una persona che lo stava 3ttendendc; considerato che i due frammenti rinvenuti nell'occasione erano sigillati separ3tamente e risultavano tagliati dal maggior quantitativo trovato in casa, unitamente a un bil3ncino e un coltello con tracce della stessa sostanza e che l'elevato numero di dosi ricava bili è stato ritenuto incompatibile con la destinazione esclusiva all'uso personale- riconosciuto olo in parte per il documentato stato di assuntore-, la destinazione alla cessione risulta git stific:ata da motivazione coerente, che si sottrae alle censure difensive; considerata inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ac una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/201 9, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, t. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), avendo la Corte di appello cc rettamente rideterminato la pena in base alla riqualificazione del reato ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa Ile ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglier stensore Il 1