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Ordinanza — n. 1485/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and reiterative, upholding criminal conviction and sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1485/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Baldoni Marco inadmissible due to genericity and repetition of arguments already rejected. The appellant contested responsibility, excessive sentencing, and the lack of consideration for generic mitigating circumstances regarding a drug offense. The court ruled that the lower court's conviction was based on a coherent reconstruction of facts and that the sentencing was justified by the gravity of the crime, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and not merely reiterative of arguments already examined; generic grievances are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal reiterative arguments drug trafficking generic mitigating circumstances Corte di Cassazione inadmissible appeal criminal conviction imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDONI MARCO nato a ROMA il 21/08/1991 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Baldoni Marco, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità, l'eccessività della pena e il mancato ho inoscimento delle attenuanti generiche in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90, sono inammissibili per genericità, risultando meramente oppositivi e reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza; rilevato che l'affermazione di responsabilità risulta fondata sulla coerentE e lineare ricostruzione dell'operazione di prevenzione e osservazione svolta dagli operanti nel corso della quale rilevavano il ruolo di vedetta svolto dal ricorrente, autore come le altre vedette del grido diretto al pusher, che effettivamente si disfaceva della provvista recuperatE proprio nel luogo in cui era stato visto darsi alla fuga (pag.4); considerato che in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche il giud ce di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o ri evabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comuncue rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019 Carillo, Rv. 275509), come nel caso di specie, in ragione della condotta successiva al reato; considerato, infatti, che la Corte di appello ha giustificato la determinazion della pera con congrua motivazione, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità del fatto, numero di dosi sequestrate e al luogo in cui si svolgeva l'attività di cessione(pag.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :Dnseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ewo tremila n favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dellammende. nT Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il