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Ordinanza — n. 1479/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1479/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Nafeti Ahmed inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a legal qualification error, but the court found the claim insufficiently specific and not immediately evident from the indictment or the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal alleging an erroneous legal qualification is inadmissible unless the error is manifest, meaning the qualification must be immediately and indisputably eccentric to the indictment's content.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest error legal qualification indictment content Cassation procedure procedura semplificata estensione della procedura estradizione semplificata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
283023); ritenuto che va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formai tà ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAFETI AHMED nato il 05/07/1997 avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di FERMOA dato avvis parti; - udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Nafeti Ahmed é inammiss bile perché proposto per un motivo non consentito; rilevato infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta del e parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è lim tata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al co ltenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile, come nel caso di specie, l'impugr azione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non imme:latamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); ritenuto che va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formai tà ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ri:orrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ami nende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ( elle spesE processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliere stensore Il Pr idente