Italian Court dismisses appeals for excessive sentencing and suspended sentence denial as inadmissible due to genericity and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Boufares, Feraru, and Bertamini inadmissible. The appellants argued that the sentences were excessive and that a suspended sentence should have been granted to Bertamini. The court rejected these claims because they were generic, repetitive, and failed to provide new grounds for reassessing the sentencing or the omission of a suspended sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on generic or repetitive criticisms of sentencing congruity or omitted suspended sentences are inadmissible if they do not constitute a new evaluation of the penalty's appropriateness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOUFARES JAMELEDDINE (CUI: 01F3TXW) nato il 26/02/1971 FERARU OFELIA (CUI: 040ZK8K) nato il 22/05/1988 BERTAMINI ELENA (CUI: 05VITIE) nato il 11/04/1999 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Boufares lameled line, Feraru Ofelia e Bertamini Elena, con i quali si contesta l'eccessività della pena, non determinata nel minimo edittale per il reato di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309 del 90, E la mancata concessione della sospensione condizionale della pena per la Bertamini, sono inammissibili per genericità, risultando meramente oppositivi e reiterativi di censure già e aminate e motivatamente disattese in sentenza; considerato che nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv 276288, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142) come nel caso di specie; rilevato, infatti, che la Corte di appello ha ampiamente giustificato lo scos . .ir-nento dal minimo edittale per il Boufares e la Feraru, gravati da condanne definitive ed ancor sottoposi a misura cautelare, peraltro, aggravata per il primo, nonché per la natura delle re sostante detenute e la non episodicità della condotta (pag.11); che anche per la E ertarnini la motivazione è più che congrua, dando rilievo alla condotta tenuta nel corso della p2rquisizione (pag.12); ritenuto che la sospensione condizionale della pena non era stata richi sta per la Bertamini e che, pertanto, secondo l'orientamento di questa Corte non possono essere dedotte. con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia co —ettamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con c:fiseguenta condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di E uro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
( Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti fal pagamento lelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa deile ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglir este