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Ordinanza — n. 1477/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible due to lack of lawyer signature and non-deducible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1477/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared three appeals inadmissible, ordering the appellants to pay legal fees and fines. The primary appeal was rejected because it was personally drafted and signed by the accused rather than by a registered defense lawyer, violating procedural requirements. Additionally, appeals based on the application of the penalty were dismissed because the alleged legal violation was not explicitly indicated in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals must be signed by a registered defense lawyer to be admissible, and violations of law must be specifically indicated in the contested decision to be impugnable.

Parole chiave

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inadmissible appeal defense lawyer signature personal drafting by accused non-deducible grounds violation of law indication motivi di cassazione motivi che possono invocarsi motivi validi

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso ch ? l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
[03, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tanss ativamente indicate; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e': art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod.
art. 613 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MURO MARCO nato a CANOSA DI PUGLIA il 02/09/1973 RILIEVO CLAUDIO nato a NAPOLI il 08/11/1978 CASALEGNO VALENTINA nato a BIELLA il 18/05/1998 avverso la sentenza del 25/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BIELLAdato_av-visaffi-;-- udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto da Di Muro Marco é inammissibile perd é proposto personalmente dall'imputato; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cgssazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, e inammissibile; rilevato che anche i ricorsi proposti nell'interesse di Casalegno Valentina e Rnli ?vo Claudio sono inammissibili perché proposti per un motivo non deducibile; considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancil:a verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso ch ? l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. [03, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tanss ativamente indicate; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e': art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei icorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in I vore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorr nti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassal delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglier stensore Il re