Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1472/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to substantiate claims regarding mitigation and confiscation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1472/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Nassib Hicham inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a statutory mitigating circumstance and improperly confiscated funds, but the court found these grounds generic and repetitive. The appellate court had already adequately addressed the lack of evidence for identifying the money's source and the link to drug trafficking, rendering the new arguments insufficient for further review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 n. 6 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: Appeals based on generic allegations of omitted mitigation or flawed confiscation proceedings are inadmissible if the lower court has already substantively and correctly addressed the evidentiary gaps and legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds mitigating circumstance recognition confiscation of proceeds inadmissible appeal repetitive censure confisca dei proventi di reato documenti sequestrati inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n. 6 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASSIB HICHAM nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 25/09/1981 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Nassib Hicham, ceri i quali si contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'atten iante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e alla confisca del denaro, sono inammissibili per genericità, risultando meramente reiterativi di censure già esaminate e motivatamente lisattese in sentenza; considerato, infatti, che al motivo con il quale si contesta il mancato ricc noscimentp dell'attenuante indicata la Corte di appello ha fornito ampia e corretta risposta, sttolineandp l'irrilevanza del dato offerto per l'assenza di indicazioni utili all'individuazione e al 'arresto del fornitore (pag.6); rilevato che anche in relazione alla confisca il motivo è generico a fronte del a inidoneità della documentazione offerta a provare la legittima provenienza del denaro seqL estrato, pi compatibile per entità e contestuale rinvenimento insieme allo stupefacente con l'attività di cessione e traffico svolta (pag. 7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con mnseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu o tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende