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Ordinanza — n. 1470/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because grievances do not fall within statutory grounds for reviewing sentencing decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1470/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grievances raised by the appellant did not fall within the specific grounds permitted for challenging a sentencing decision. The appellant alleged defects in reasoning and violations of the right to defense, but these arguments were outside the scope allowed by the 2017 procedural code amendments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 129 c.p.: Appeals against sentencing decisions are strictly limited to grounds regarding the expression of the accused's will, legal qualification of facts, correlation between request and judgment, or illegality of the penalty, excluding general defects in reasoning or defense rights.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing decision review procedural code amendments grounds for appeal limitation court costs and fine motivi di cassazione revisione della sentenza penale ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-//s, cod.
Art. 129 c.p.
Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione dell'art. 129 coc .
Art. 444 c.p.p.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Vinciguerra Nicolò impugna la sentenza ex art. 444 cod.
D.P.R. n. 99 del 1990
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Vinciguerra Nicolò impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Caltagirone con cui gli è stat 3 applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCIGUERRA NICOLO' nato a SCIACCA il 01/08/1995 avverso la sentenza del 03/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINI RE cli CALTAGIRONE clat-e-asacisa.alle—par-t.4 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Vinciguerra Nicolò impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Caltagirone con cui gli è stat 3 applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73 e 80 d.P.R. n. W9 del 1990.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione dell'art. 129 coc . pen..

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de p] ìrio perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apporta e al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono E Ssere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pen a su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-//s, cod. prcc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputat ), all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del rico rente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dE lie spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammE nde. Così deciso