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Ordinanza — n. 1469/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1469/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1469/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE STEFANO nato a MESAGNE il 18/07/1997 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; A visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Conte Stefano OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di lec ge in ordine alla portata dimostrativa degli elementi a carico so è riproduttivo di questione già ?sanninata e superata con corretti riferimenti fattuali ed argomenti giuridici dalla Corte di api elio che ha ritenuto sussistere plurimi elementi che deponevano per la destinazione Ho spaccio (suddivisione in dosi di sostanza stupefacente portata al seguito e mate iale per il confezionamento dello stesso); che risulta, infatti, inammissibile il ricorso per cassàz D ne fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo or ido, sia pe - l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivati sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denuncian3 un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260E08); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c )ndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 'avore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1469/2025 — snpen · Corte di Cassazione: (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260E08); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c )ndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 'avore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico di stupefacenti sostanze pericolose dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione consumo di canapa contraffazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE STEFANO nato a MESAGNE il 18/07/1997 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; A visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Conte Stefano OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di lec ge in ordine alla portata dimostrativa degli elementi a carico so è riproduttivo di questione già ?sanninata e superata con corretti riferimenti fattuali ed argomenti giuridici dalla Corte di api elio che ha ritenuto sussistere plurimi elementi che deponevano per la destinazione Ho spaccio (suddivisione in dosi di sostanza stupefacente portata al seguito e mate iale per il confezionamento dello stesso); che risulta, infatti, inammissibile il ricorso per cassàz D ne fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo or ido, sia pe - l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivati sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denuncian3 un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260E08); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c )ndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 'avore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento Jelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il