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Ordinanza — n. 1468/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1468/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1468/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRANE QUINTINO nato a BRINDISI il 24/09/1958 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Trane Quintino OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi (sia in ordine alla ritenuta responsabilità, sia i i ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento SE nzionatorio) sono generici in quanto non si confrontano con la parte motiva della decisione che: in ordine 21 primo aspetto, ha ritenuto determinante anche il chiaro contenuto delle intercettaz oni; quanto al secondo aspetto ha messo in risalto la professionalità attraverso cui era condoltt i l'attività ci coltivazione e i plurimi precedenti penali tali da connotarne negativamente la perso ritenuto che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogri indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del prc vvedi mento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 13/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c gndanna dEl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1468/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 34270 del 13/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c gndanna dEl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico qualificato di eroina difesa contro le pratiche commerciali illecite difetto di legittimazione del ministero pubblico difesa d'ufficio controinterrogatorio del ministero pubblico inutilizzabilità delle prove illecite
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRANE QUINTINO nato a BRINDISI il 24/09/1958 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Trane Quintino OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi (sia in ordine alla ritenuta responsabilità, sia i i ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento SE nzionatorio) sono generici in quanto non si confrontano con la parte motiva della decisione che: in ordine 21 primo aspetto, ha ritenuto determinante anche il chiaro contenuto delle intercettaz oni; quanto al secondo aspetto ha messo in risalto la professionalità attraverso cui era condoltt i l'attività ci coltivazione e i plurimi precedenti penali tali da connotarne negativamente la perso ritenuto che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogri indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del prc vvedi mento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 13/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c gndanna dEl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i