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Ordinanza — n. 1467/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds fall outside statutory limits for appeals against sentencing requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1467/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds cited by the appellant exceeded the statutory limits for challenging a sentencing request. The appellant argued for vitiations in reasoning and violation of law regarding responsibility, but these do not align with the specific grounds permitted under the 2017 procedural code amendments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: Appeals against sentencing requests are strictly limited to grounds concerning the expression of the accused's will, the legal qualification of the act, the lack of correlation between the request and the judgment, or the illegality of the penalty, excluding general arguments on responsibility or reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing request appeal procedural code amendments legal qualification error court costs and fine responsabilità scemata sanzioni pecuniarie motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Scarnera Francescc impugna la sentenza ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-1 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Scarnera Francescc impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Taranto con cui gli è s lata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARNERA FRANCESCO nato a TARANTO il 11/12/1995 avverso la sentenza del 15/07/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOclate-av;Liso alle parti; L-4-'7 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Scarnera Francescc impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Taranto con cui gli è s lata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordin alla ritenuta responsabilità.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de pl mo perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportai e al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono E ;sere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pen a su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-1 cod. prc c. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputat ), all'errone.a qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del rico Tente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della ca ;sa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d( le spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arnmc ride. Così deciso