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Ordinanza — n. 1465/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1465/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1465/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCA DONATO nato a SPECCHIA il 28/05/1970 avverso la sentenza del 11/07/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOd-ato-avviscratte--partl; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Branca Donato impugna I i sentenza ,ax art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Taranto con cui gli è stata app icata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1465/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Branca Donato impugna I i sentenza ,ax art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Taranto con cui gli è stata app icata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali imputazione per reati di stupefacenti legittimità della carcerazione preventiva permesso di promuovere un procedimento penale rifiuto del servizio militare motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Branca Donato impugna I i sentenza ,ax art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Taranto con cui gli è stata app icata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta omess a sussisten .di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCA DONATO nato a SPECCHIA il 28/05/1970 avverso la sentenza del 11/07/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOd-ato-avviscratte--partl; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Branca Donato impugna I i sentenza ,ax art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Taranto con cui gli è stata app icata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta omess a sussisten .di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de pl r no perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportai e al c:odice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono e ;sere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pen i su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-L is, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputat n, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e 'a sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto .ial ricorren :e (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del rico' re nte al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della ca ;sa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme Così deciso