Ordinanza — n. 1465/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCA DONATO nato a SPECCHIA il 28/05/1970 avverso la sentenza del 11/07/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOd-ato-avviscratte--partl; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Branca Donato impugna I i sentenza ,ax art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Taranto con cui gli è stata app icata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1465/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Branca Donato impugna I i sentenza ,ax art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Taranto con cui gli è stata app icata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCA DONATO nato a SPECCHIA il 28/05/1970 avverso la sentenza del 11/07/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOd-ato-avviscratte--partl; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Branca Donato impugna I i sentenza ,ax art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Taranto con cui gli è stata app icata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta omess a sussisten .di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de pl r no perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportai e al c:odice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono e ;sere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pen i su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-L is, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputat n, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e 'a sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto .ial ricorren :e (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del rico' re nte al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della ca ;sa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme Così deciso