Ordinanza — n. 1464/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARBEA BOGDAN STEFANEL nato il 02/05/1997 avverso la sentenza del 21/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRE SCIAcl-a-t-e-avulso-ai4e-frar-U; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G. 28656/2024 GARBEA OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procec Jra de plano perché il ricorso, anche a voler tacere della assenza dei motivi, nc n è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso er cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il v zio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., lir lita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in e ;so tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1464/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 28656/2024 GARBEA OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procec Jra de plano perché il ricorso, anche a voler tacere della assenza dei motivi, nc n è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso er cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il v zio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., lir lita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in e ;so tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARBEA BOGDAN STEFANEL nato il 02/05/1997 avverso la sentenza del 21/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRE SCIAcl-a-t-e-avulso-ai4e-frar-U; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G. 28656/2024 GARBEA OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procec Jra de plano perché il ricorso, anche a voler tacere della assenza dei motivi, nc n è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso er cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il v zio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., lir lita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in e ;so tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorr -na di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d lle ammende. Così deciso il 02