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Ordinanza — n. 1460/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of issues already rejected by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1460/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Perrone Angelo Oreste inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding evidence of drug trafficking and failed to recognize general mitigating circumstances. The court ruled that these claims were merely repetitions of arguments already examined and rejected by the Court of Appeal with sufficient factual and legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed because the grievances were generic and did not constitute a valid ground for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are identical to those already rejected by the Court of Appeal, as such repetition constitutes a lack of novelty and fails to demonstrate a genuine error in the lower court's judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds Court of Appeal drug trafficking mitigating circumstances cassation review judicial economy imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE ANGELO ORESTE nato il 09/11/1970 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANT D dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Perrone Angelo Oreste e la memoria in data 26 novembre 2C 24 con cui si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si deducono vizi di motivazione in ordine )1Ia ritenut3 destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente ed il mancato riconoschiento dell2 circostanze attenuanti generiche sono riproduttivi di questioni già esaminate e s Jperate col corretti riferimenti fattuali ed argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha ritenut D sussistenti plurimi elementi che deponevano per la destinazione allo spaccio (valutazione connr lessiva della condotta, anche sulla base di quanto ricostruito dal Giudice di primo grado, parziale >uddivisione in dosi di sostanza stupefacente, presenza del nastro adesivo e di un taglierino che c Arava segni di essere stato utilizzato per la suddivisione e confezione delle dosi), e confutare gli elementi allegati quali significativi ai fini della richiesta concessione delle invocate attenuanti che risulta, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti CC i l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianz che, cosi prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determin ito. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c ndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ravore dell Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes€ processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de