Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Suwaibou Sanyang inadmissible ex officio. The defendant personally signed the petition, memorials, and new documents, violating the requirement that such filings be signed by a registered defense attorney. Consequently, the court rejected the challenge to the lower court's conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.: An appeal, memorials, and new documents must be signed by a registered defense attorney; personal signature by the accused renders the filing inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUWAIBOU SANYANG (CUI: 05636AC) nato il 22/08/1997 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato ,al.taziwoa-a-14e-pert-i; erff—f udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Suwaibou Sanyang ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dz Ha Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva condannato il ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso, con cui si censura l'omessa declaratoria delle cause di non pun bilità, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto . pe sonalmente dall'imputato.
3. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla I !gge n. 10::; del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i notivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo s Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato è pertanto inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen..
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il