Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetition of rejected second-instance arguments regarding recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal of Ancona. The appellant argued for violations of motivation and law regarding recidivism, but the lower court had already found his indifference to legal norms evident through his violent crimes committed while serving a sentence. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and merit, ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reproduces issues already examined and resolved by the court of second instance with correct factual and legal references, particularly when the lower court's reasoning is sufficiently motivated and the grievances are generic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTICELLI MATTEO nato a BRESCIA il 17/01/1983 avverso la la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ponticelli Matteo OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di le c ge in ordine alla ritenuta recidiva è riproduttivo di questione già esaminata e superata con corret i riferimenti fattuali ed argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha rilevato come i ricorrente, commettendo il delitto in sede di espiazione pena e quindi sapendo di non poter ;fuggire alla sanzione penale, ha palesato indifferenza al rispetto delle norme tale da rendE re evidente l'aumentata capacità a delinquere come emergente dai plurimi reati caratterizzati da violenza alle persone; che risulta, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli ;tessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insinda , abilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità de le doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (eterminato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c mdanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento :iene spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il