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Ordinanza — n. 1454/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and outside criminal jurisdiction review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1454/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Ullah Saie inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for crimes under Article 73, Paragraph 5 of DPR 309/1990, arguing violations of law and lack of mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground was too generic without specific comparison to the lower court's reasoning, and the second ground fell outside the scope of criminal jurisdiction review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a real comparison with the lower court's reasoning, or if they concern matters excluded from the scope of criminal jurisdiction review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal scope of criminal jurisdiction mitigating circumstances review DPR 309/1990 crimes cosa generica designazione generica motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Giurisprudenza citata

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Dag. 5 della sentenza impugnata
Dag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibi 2, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della 5 Dmma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ULLAH SAIE ( CUI 043FXTH ) nato il 21/09/1982 avverso lala sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 28562/24 ULLAH OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all' ìrt. 73 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto Che il primo motivo, avente ad oggetto violazione di legi e con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, è generico in quanti , privo di reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo, concernente la mancata concession delle circostanze attenuanti generiche, esule dalla valutazione di legittimità pe ché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr.

Dag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibi 2, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della 5 Dmma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il