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Ordinanza — n. 1453/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding seizure validity, ownership, and subjective element due to procedural issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1453/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Girolami Fiorenzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the seizure's validity, ownership, and the subjective element, arguing the seizure duration contradicted the confiscation order. The court ruled that these issues were already addressed and found unfounded in the prior appeal judgment, noting the appellant's own actions confirmed his awareness of obligations.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When questions raised in a cassation appeal were already properly examined and rejected in the prior appeal judgment, the appeal is inadmissible if the appellant attempts to reconstruct facts contrary to the established record without new evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility procedural exhaustion of issues seizure validity challenge subjective element absence confiscation duration discrepancy sequestro del veicolo azione di risarcimento danni da sequestro diritto di riprendere il possesso della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIROLAMI FIORENZO nato a FOLIGNANO il 10/09/1959 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Girolami Fiorenzo; OSSERVA Ritenuto che i tre motivi con cui si censura la validità del sequestro, la titolarità e dispcnibilita del bene in custodia e si esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo risultano ( uestioni gia. dedotte in sede di gravame che, correttamente ritenute infondate in quella sede (ir tal senso le pagg. da 4 a 7), specie nella parte in cui si assume l'insussistenza del sequestro sul :3resupposto della durata dello stesso rispetto alla disposta confisca, sono declinati in fatto là do\ e tentano ci accreditare una ricostruzione della vicenda smentita dalla Corte di appello che tu dato conto delle risultanze processuali con particolare riferimento alle dichiarazioni dei testi di polizia, non prima di aver osservato come proprio il ritiro del mezzo da parte del ricorrente press ) l'originari() depositarlo ed il ricovero dello stesso nel luogo dal quale era stato successivament asportato, fa emergere la piena consapevolezza degli obblighi assunti e dell'asportazione dell'i uto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c )ndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il