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Ordinanza — n. 1452/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1452/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Alessandro Serafini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a specific crime but failed to provide specific arguments distinguishing the lower court's reasoning from the law. The court ruled that the appeal was generic and did not meet the threshold for a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal must be specific and grounded in the law; generic appeals lacking precise legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal review of legality specific grounds required court costs and fine motivi di cassazione attenuazione della pena pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINI ALESSANDRO nato a ASCOLI PICENO il 11/06/1983 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 28550/24 SERAFINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' )rt. 73 comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i primi due motivi, aventi ad oggetto l'affermazione di enale responsabilità, esulano dalla valutazione di legittimità perché non si confr mtano con la motivazione della decisione logica, coerente e puntuale (cfr. pagg 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, relativo alla mancata concession( delle circostanze attenuanti generiche, risulta, altresì, inammissibile per hé la motivazione è sorretta da un percorso logico immune da vizi (cfr. pag.. della sentenza impugnata); ritenuto, infine, che l'impugnazione deve ritenersi generica perché mirnca di indicare gli elementi, preternnessi dal giudice del merito, utili per addivunire a una pronuncia di assoluzione e al riconoscimento delle attenuanti invocate rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sor ima di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament ) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cessi delle ammende. Così deciso