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Ordinanza — n. 1451/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1451/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1451/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MYKHAYLOV IHOR nato il 12/09/1993 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; ( NN visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mykhaylov Ihor OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce la ritenuta determinante inutiliz; abilità dell ,2 dichiarazioni rese dal verbalizzante è riproduttivo di questione già esaminata e E .1perata copi corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha assegnato rilevanza al ric moscimento effettuato dal vicino di casa che, solo perché non aveva contezza del nome, ma ben conoscendo il ricorrente, aveva potuto effettuare il riconoscimento per mezzo della visione li un album fotografico, limitandosi pertanto il verbalizzante a riferire in ordine alla attività di inc 3gini svolta che risulta, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi :)roposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle x, :ilutazioni ci merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle dogliar ? ..e che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determin (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c ridarina dcl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1451/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c ridarina dcl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indennità per testimone accollo delle spese procedurali diritto alla propria immagine perseguimento penale per diffamazione indennità del difensore d'ufficio affezioni psichiche
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MYKHAYLOV IHOR nato il 12/09/1993 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; ( NN visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mykhaylov Ihor OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce la ritenuta determinante inutiliz; abilità dell ,2 dichiarazioni rese dal verbalizzante è riproduttivo di questione già esaminata e E .1perata copi corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello che ha assegnato rilevanza al ric moscimento effettuato dal vicino di casa che, solo perché non aveva contezza del nome, ma ben conoscendo il ricorrente, aveva potuto effettuare il riconoscimento per mezzo della visione li un album fotografico, limitandosi pertanto il verbalizzante a riferire in ordine alla attività di inc 3gini svolta che risulta, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi :)roposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle x, :ilutazioni ci merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle dogliar ? ..e che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determin (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c ridarina dcl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speso processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i