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Ordinanza — n. 1449/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1449/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1449/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAUTTI GIANNI nato a PENNE il 21/12/1973 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Marautti Gianni OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione n ordine é I trattamento sanzionatorio, compresa la ritenuta recidiva, risulta generico in qué rito privo c i effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso merament evocativo del vizio enunciato ed avendo dato conto la Corte di appello delle ragioni (he facevan ) ritenere adeguata la pena in concreto determinata (equivalenza delle circostanze at :enuanti co la contestata recidiva) e giuridicamente corretta la ritenuta recidiva in ragione el palesat ) incremento della capacità a delinquere; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dE i motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non pue ignorare I affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tri tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c )ndanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1449/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c )ndanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale sanzioni penali riesame dell'entità pena attenuazione libera della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAUTTI GIANNI nato a PENNE il 21/12/1973 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Marautti Gianni OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione n ordine é I trattamento sanzionatorio, compresa la ritenuta recidiva, risulta generico in qué rito privo c i effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso merament evocativo del vizio enunciato ed avendo dato conto la Corte di appello delle ragioni (he facevan ) ritenere adeguata la pena in concreto determinata (equivalenza delle circostanze at :enuanti co la contestata recidiva) e giuridicamente corretta la ritenuta recidiva in ragione el palesat ) incremento della capacità a delinquere; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dE i motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non pue ignorare I affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tri tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c )ndanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento lelle spesi! processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i