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Ordinanza — n. 1448/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds and rejection of force majeure defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1448/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alessi Torquato inadmissible, rejecting his claims regarding the integration of the crime and the absence of force majeure. The court found that the arguments relied upon were identical to those already rejected by the Court of Appeal of Ancona, which had logically and completely refuted the defense of force majeure under Article 45 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 388 cod. pen.; Art. 45 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on grounds identical to those rejected in the second instance judgment, particularly when the lower court has already provided logical and complete reasoning to refute the defense of force majeure or lack of subjective element.

Parole chiave

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inadmissible appeal force majeure defense Article 45 Penal Code identical grounds rejection omission crime Article 388 Court of Cassation procedure lack of new grounds motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 388 cod. pen.
Art. 45 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 45 cod. pen
art. 388 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSI TORQUATO nato a ASCOLI PICENO il 28/01/1973 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Alessi Torquato e la memoria difensiva del 31 ottobre 20:4 con cui rileva l'ammissibilità del ricorso richiedendo l'invio del procedimento alla Sezione competente per la trattazione ordinaria OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono (con due motivi) vizi di motivazione e viclazion 3 di legge in ordine all'integrazione del reato, deducendosi specificamente la suss Aenza dell 3 esimente di cui all'art. 45 cod. pen., del caso fortuito o della forza maggiore è mai sfestament3 infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di ppello nell 3 parte in cui, da un canto, con motivazione logica e completa insindacabile in sede c i legittimità, ha escluso ricorressero i presupposti per ritenere esistente la richiamata esimente ( 5 e 6, sotto altro profilo ha dato conto delle ragioni che facevano ritenere supportata d I necessari ) elemento soggettivo la condotta omissiva contestata ex art. 388 cod. pen. nella par:e in cui no consegnava il bene alla creditrice, tanto da rendersi necessario il sequestro pre' entivo sull ) stesso mezzo; rilevato che risulta, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli ;tessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insinda :abilità dell?. valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità de le doglianz che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico i eterrninatc. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c :indanna de l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell 3 Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec