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Ordinanza — n. 1446/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1446/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1446/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL MASTRO GIULIO nato a BATTIPAGLIA il 03/03/1988 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; / `— N. 28517/24 DEL MASTRO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta l'insussist€ iza dell'elemento soggettivo, è privo dì specificità, in quanto non si confronta :-on la corretta ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata in punto di colo (cfr. pagg. 6-7); considerato che il secondo motivo, afferente all'omessa assoluzione per destinazione della sostanza stupefacente ad uso personale, è riproduttivi di profilo di censura adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argom giuridici e con esaustiva motivazione dal giudice di merito, che ha puntualnn€ •lte esposto i criteri in base ai quali ritenere accertata la destinazione a terzi d lla sostanza, tra i quali il dato ponderale, il principio attivo e le modalità di confezionamento (cfr. pagg. 8-9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorr na di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1446/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 28517/24 DEL MASTRO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta l'insussist€ iza dell'elemento soggettivo, è privo dì specificità, in quanto non si confronta :-on la corretta ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata in punto di colo (cfr. pagg. 6-7); considerato che il secondo motivo, afferente all'omessa assoluzione per destinazione della sostanza stupefacente ad uso personale, è riproduttivi di profilo di censura adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argom giuridici e con esaustiva motivazione dal giudice di merito, che ha puntualnn€ •lte esposto i criteri in base ai quali ritenere accertata la destinazione a terzi d lla sostanza, tra i quali il dato ponderale, il principio attivo e le modalità di confezionamento (cfr. pagg. 8-9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorr na di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione nel merito capacità di stare in giudizio difetto di motivazione prova del dolo parvenza oggettiva di parzialità dubbio circa il carattere di infrazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL MASTRO GIULIO nato a BATTIPAGLIA il 03/03/1988 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; / `— N. 28517/24 DEL MASTRO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta l'insussist€ iza dell'elemento soggettivo, è privo dì specificità, in quanto non si confronta :-on la corretta ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata in punto di colo (cfr. pagg. 6-7); considerato che il secondo motivo, afferente all'omessa assoluzione per destinazione della sostanza stupefacente ad uso personale, è riproduttivi di profilo di censura adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argom giuridici e con esaustiva motivazione dal giudice di merito, che ha puntualnn€ •lte esposto i criteri in base ai quali ritenere accertata la destinazione a terzi d lla sostanza, tra i quali il dato ponderale, il principio attivo e le modalità di confezionamento (cfr. pagg. 8-9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorr na di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d PIe spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d !lie ammende. Così decis