Ordinanza — n. 1445/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MULIEDDO GAETANA nato a PALERMO il 26/01/1982 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N, N R.G.N. 28505/24 MULIEDDO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'z t. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo, avente ad oggetto violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità, esula dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in rr aniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, concernente la mancata riqualificazioie del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, i. 309 nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti genericie, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagl ilta e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr., rispettivamente, pagg. 3 e 4; 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che, in ogni caso, l'impugnazione è generica perché mai ca di indicare - se non con affermazioni assolutamente apodittiche - gli elE menti pretermessi dal giudice del merito e utili all'accoglimento della stessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della son- ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1445/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 28505/24 MULIEDDO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'z t. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo, avente ad oggetto violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità, esula dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in rr aniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, concernente la mancata riqualificazioie del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, i. 309 nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti genericie, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagl ilta e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr., rispettivamente, pagg. 3 e 4; 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che, in ogni caso, l'impugnazione è generica perché mai ca di indicare - se non con affermazioni assolutamente apodittiche - gli elE menti pretermessi dal giudice del merito e utili all'accoglimento della stessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della son- ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MULIEDDO GAETANA nato a PALERMO il 26/01/1982 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N, N R.G.N. 28505/24 MULIEDDO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'z t. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo, avente ad oggetto violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità, esula dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in rr aniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, concernente la mancata riqualificazioie del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, i. 309 nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti genericie, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagl ilta e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr., rispettivamente, pagg. 3 e 4; 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che, in ogni caso, l'impugnazione è generica perché mai ca di indicare - se non con affermazioni assolutamente apodittiche - gli elE menti pretermessi dal giudice del merito e utili all'accoglimento della stessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della son- ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentc delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de