Cassation appeal dismissed as mere repetition of issues already resolved by the Court of Appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Andrew Araboyi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on specific criminal charges and sentencing circumstances, arguing they were erroneous. The court ruled that these arguments merely repeated issues already thoroughly examined and resolved by the Court of Appeal, rendering the appeal legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it constitutes a mere repetition of questions already decided by the court of second instance with logical and legally correct reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARABOYI ANDREW (C.U.I 05K54FB) nato il 05/01/1997 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Araboyi Andrew; OSSERVA Ritenuto che i quattro motivi con cui si censura la ritenuta integrazione del ( elitto di cui all'art. 337 cod. pen., del delitto di lesioni ex art. 582 e 585 cod. pen., il mancato rici losemente della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e della circostanza a tenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. costituiscono mera ripetizione di questioni poste in sedE di gravame confutate con motivazione logica, completa e giuridicamente corretta dalla Cort di appelle (pagg. da 4 a 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c ndanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 'avore dellzi Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento lelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/1