Ordinanza — n. 1441/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALONE DOMENICO nato a TERAMO il 12/11/1983 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Falone Domenico OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi (omessa concessione delle circostanze attenuai ti generich e ritenuta responsabilità) sono generici in quanto privi di effettiva censura nei ccolfronti dell ì decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei moti i se mano) ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugi ata e quell! poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affei .nazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, . 34270 dE I 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che il primo motivo, invero, risulta anche geneticamente inammissibile tenuto :onte che la richiesta di concessione delle attenuanti era stata formulata in via ipotetica e su :ordinata in ipotesi di mancato accoglimento della richiesta applicazione della causa di no i punibilità, questione posta che, solo per tale ragione, risulta connotata da genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c indanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ravore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1441/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4, . 34270 dE I 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che il primo motivo, invero, risulta anche geneticamente inammissibile tenuto :onte che la richiesta di concessione delle attenuanti era stata formulata in via ipotetica e su :ordinata in ipotesi di mancato accoglimento della richiesta applicazione della causa di no i punibilità, questione posta che, solo per tale ragione, risulta connotata da genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c indanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ravore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALONE DOMENICO nato a TERAMO il 12/11/1983 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Falone Domenico OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi (omessa concessione delle circostanze attenuai ti generich e ritenuta responsabilità) sono generici in quanto privi di effettiva censura nei ccolfronti dell ì decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei moti i se mano) ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugi ata e quell! poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affei .nazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, . 34270 dE I 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che il primo motivo, invero, risulta anche geneticamente inammissibile tenuto :onte che la richiesta di concessione delle attenuanti era stata formulata in via ipotetica e su :ordinata in ipotesi di mancato accoglimento della richiesta applicazione della causa di no i punibilità, questione posta che, solo per tale ragione, risulta connotata da genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c indanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ravore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento :elle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il