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Ordinanza — n. 1441/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1441/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1441/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALONE DOMENICO nato a TERAMO il 12/11/1983 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Falone Domenico OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi (omessa concessione delle circostanze attenuai ti generich e ritenuta responsabilità) sono generici in quanto privi di effettiva censura nei ccolfronti dell ì decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei moti i se mano) ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugi ata e quell! poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affei .nazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, . 34270 dE I 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che il primo motivo, invero, risulta anche geneticamente inammissibile tenuto :onte che la richiesta di concessione delle attenuanti era stata formulata in via ipotetica e su :ordinata in ipotesi di mancato accoglimento della richiesta applicazione della causa di no i punibilità, questione posta che, solo per tale ragione, risulta connotata da genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c indanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ravore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1441/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4, . 34270 dE I 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che il primo motivo, invero, risulta anche geneticamente inammissibile tenuto :onte che la richiesta di concessione delle attenuanti era stata formulata in via ipotetica e su :ordinata in ipotesi di mancato accoglimento della richiesta applicazione della causa di no i punibilità, questione posta che, solo per tale ragione, risulta connotata da genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c indanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ravore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanze attenuanti motivi di cassazione domanda di ricusazione allegazioni insufficientemente motivate concorso di motivi di sospensione decisione incidentale impugnabile
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALONE DOMENICO nato a TERAMO il 12/11/1983 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Falone Domenico OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi (omessa concessione delle circostanze attenuai ti generich e ritenuta responsabilità) sono generici in quanto privi di effettiva censura nei ccolfronti dell ì decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei moti i se mano) ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugi ata e quell! poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affei .nazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, . 34270 dE I 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che il primo motivo, invero, risulta anche geneticamente inammissibile tenuto :onte che la richiesta di concessione delle attenuanti era stata formulata in via ipotetica e su :ordinata in ipotesi di mancato accoglimento della richiesta applicazione della causa di no i punibilità, questione posta che, solo per tale ragione, risulta connotata da genericità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c indanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ravore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento :elle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il