Ordinanza — n. 1439/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANINO PAOLO nato a TRAPANI il 03/10/1964 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Canino Paolo OSSERVA Ritenuto che i sei motivi di ricorso (violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., artt. 131 - bis, 99, 385, quarto comma, 62-bis cod. pen.. e d.lgs. n. 150 del 2022) risultano r i Produttivi (li identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha analizz ito gli stes;i con pertinente riferimenti ai dati probatori e corretti argomenti giuridici; che i moti..1 si rivelano altresì, generici nella parte in cui non si confrontano con la decisione impugnata; ( lie, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della coi relazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamente dell'atto cli impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, enza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, R 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la Pndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1439/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 192 cod. proc. pen., artt. 131 - bis, 99, 385, quarto comma, 62-bis cod. pen.. e d.lgs. n. 150 del 2022) risultano r i Produttivi (li identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha analizz ito gli stes;i con pertinente riferimenti ai dati probatori e corretti argomenti giuridici; che i moti..1 si rivelano altresì, generici nella parte in cui non si confrontano con la decisione impugnata; ( lie, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della coi relazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamente dell'atto cli impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, enza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, R 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la Pndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANINO PAOLO nato a TRAPANI il 03/10/1964 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Canino Paolo OSSERVA Ritenuto che i sei motivi di ricorso (violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., artt. 131 - bis, 99, 385, quarto comma, 62-bis cod. pen.. e d.lgs. n. 150 del 2022) risultano r i Produttivi (li identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha analizz ito gli stes;i con pertinente riferimenti ai dati probatori e corretti argomenti giuridici; che i moti..1 si rivelano altresì, generici nella parte in cui non si confrontano con la decisione impugnata; ( lie, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della coi relazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamente dell'atto cli impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, enza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, R 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la Pndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ,ielle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il