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Ordinanza — n. 1438/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1438/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1438/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANGIAMONE CARMELO ALESSIO nato a CANICATTI' il 17/07/1999 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Frangiamone Carmelo Alessio OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legc; e è generici) in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso . meramente evocativo dei vizi apoditticamente enunciati; che, infatti, il ricorso è ir ,3mmissibih per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni -gomentat.i dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, :he non puo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (trii tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c :ndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellii Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1438/2025 — snpen · Corte di Cassazione: meramente evocativo dei vizi apoditticamente enunciati; che, infatti, il ricorso è ir ,3mmissibih per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni -gomentat.i dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, :he non puo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (trii tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c :ndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellii Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione legittimazione a ricorrere impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANGIAMONE CARMELO ALESSIO nato a CANICATTI' il 17/07/1999 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Frangiamone Carmelo Alessio OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legc; e è generici) in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso . meramente evocativo dei vizi apoditticamente enunciati; che, infatti, il ricorso è ir ,3mmissibih per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni -gomentat.i dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, :he non puo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (trii tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c :ndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellii Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesi processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02