Ordinanza — n. 1437/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCIMINO CARMEN nato a RIBERA il 15/10/1992 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ciancimino Carmen OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura il mancato riconosc mento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è.inamnnissibile in quanto non dec Dtto iin sede. di gravame, né risulta, alla luce delle seriali evasioni, evidente una tenuità del fatto .ilevabile di questa Corte; rilevato che generico risulta il motivo con cui si censura il mancato riconoscr mento delli circostanze attenuanti generiche, correttamente fondato sulla rilevata gravità della rDndotta pe - come desunta dalle modalità di realizzazione dei reati e i ragione della ritent. negativa personalità della ricorrente; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità c pi motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisionE! impugnati e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affe ,.mazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, r :34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la coi danna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1437/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. è.inamnnissibile in quanto non dec Dtto iin sede. di gravame, né risulta, alla luce delle seriali evasioni, evidente una tenuità del fatto .ilevabile di questa Corte; rilevato che generico risulta il motivo con cui si censura il mancato riconoscr mento delli circostanze attenuanti generiche, correttamente fondato sulla rilevata gravità della rDndotta pe - come desunta dalle modalità di realizzazione dei reati e i ragione della ritent. negativa personalità della ricorrente; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità c pi motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisionE! impugnati e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affe ,.mazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, r :34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la coi danna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCIMINO CARMEN nato a RIBERA il 15/10/1992 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ciancimino Carmen OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura il mancato riconosc mento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è.inamnnissibile in quanto non dec Dtto iin sede. di gravame, né risulta, alla luce delle seriali evasioni, evidente una tenuità del fatto .ilevabile di questa Corte; rilevato che generico risulta il motivo con cui si censura il mancato riconoscr mento delli circostanze attenuanti generiche, correttamente fondato sulla rilevata gravità della rDndotta pe - come desunta dalle modalità di realizzazione dei reati e i ragione della ritent. negativa personalità della ricorrente; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità c pi motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisionE! impugnati e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affe ,.mazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, r :34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la coi danna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento :Iene spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i